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Tipi di Miele

 
Tipi di Miele
Tipologie principali e caratteristiche fondamentali del mieleù

I Monoflora sono composti solo da un tipo di fiore e sono diversi l'uno dall'altro, vediamone insieme i più comuni. Gli aspetti più comuni sono la densità , i colore e il sapere viene dato dalla tipo di polline da cui è ottenuto il miele. Ogni miele ha una caratteristica propria, di gusto anche con un proprio retrogusto.

 

  • Il miele di castagno è tra i più intensi di sapore e contiene sali minerali doppi rispetto agli altri; è un ottimo ricostituente.
  • Il miele di acacia è di colore chiaro trasparente, è molto fluido, dolce e con una leggera nota speziata; ha un effetto leggermente lassativo, disintossicante ed è ottimo contro la bronchite.
  • Il miele d'eucalipto è di color verde-oro, viscoso e ha gusto balsamico; è delizioso d'estate e ottimo in inverno per combattere la congestione delle vie dell'intestino e delle vie respiratorie con un'azione lenitivo, disinfettante e può essere utilizzato contro la febbre perché è il più ricco di enzimi.
  • Il miele di tiglio è biancastro, liquido e ha un aroma floreale; ideale contro raffreddori, mal di gola, raucedine e per il suo effetto antalgico naturale, è utile a chi è nervoso.
  • Il miele di abete ha colore  nerastro, con sapore aromatico ma gradevole; è idoneo come antisettico delle vie respiratorie e della febbre.
  • Il miele di biancospino è di color ambrato con sapore dolce, granuloso; è chiamato anche il "miele dei cardiaci" ed è efficace anche per l'insonnia.
  • Il miele di timo ha un colore ambrato scuro con gusto pronunciato ed è appropriato come disinfettante di bronchi e intestino.
  • Il miele agli agrumi,, ha colore chiaro con aroma pungente ed è ideale per dolcificare tisane calmanti o per l'insonnia ed emollienti; mescolato con tè ghiacciato è un  dissetante,aumentando il potere dolcificante.

L' Idromele  è una bevanda antica ottenuta fermentando il miele con acqua, spezie, vino, mosto o liquori. Ci sono anche liquori ottenuti fermentando alcool e miele, unendo anche aromi naturali.

Il Protocollo di Kyoto

 
Il Protocollo di Kyoto

Convenzione sui Cambiamenti Climatici

 

Mondo intero - Kyoto - 11.12.1997

 

 

Introduzione

 

Gli Stati, quando adottarono la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, nel 1992, riconobbero che essa avrebbe costituito un trampolino per un’azione più energica nel futuro. Istituendo un processo permanente di esame, di discussione e di scambio di informazioni, la Convenzione ha permesso l’adozione di impegni supplementari adattati all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e della volontà politica.

 

Il primo esame dell’adeguamento degli impegni assunti dai paesi sviluppati si ebbe, come previsto, nella prima sessione della Conferenza delle Parti (CP–1), a Berlino, nel 1995.

 

Le Parti decisero che gli impegni dei paesi sviluppati, di mantenere le emissioni dell’anno 2000 ai livelli di del 1990 non permetteva di perseguire l’obiettivo, a lungo termine, della Convenzione, di impedire “interferenze antropiche (attribuibili all’attività umana) pericolose per il sistema climatico”.

 

I ministri e gli altri funzionari di alto livello risposero adottando il “Mandato di Berlino” ed aprendo un nuovo giro di consultazioni per rafforzare gli impegni dei paesi sviluppati. Il Gruppo Speciale del Mandato di Berlino (AGBM) è stato istituito al fine di redigere una bozza di accordo; al termine di otto sessioni ha trasmesso alla CP–3 il testo per la negoziazione finale.

 

Quasi 10.000 delegati, osservatori e giornalisti parteciparono a questo importantissimo evento, celebrato a Kyoto, Giappone, nel dicembre del 1997. Alla Conferenza si approvò, per consenso, la decisione (1/CP.3) per l’adozione di un Protocollo secondo il quale i paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008–2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990. Questi impegni, giuridicamente vincolanti, produrranno una reversione storica della tendenza ascendente delle emissioni che detti paesi hanno da circa 150 anni.

 

Il Protocollo di Kyoto è stato aperto alla firma il 16 marzo 1998. Entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali i paesi sviluppati le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% della quantità totale emessa nel 1990 da questo gruppo di paesi, lo abbiano ratificato. Parallelamente, le Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici continueranno ad adempiere agli impegni assunti a norma della Convenzione e si prepareranno per la futura applicazione del Protocollo.

 

Indice

 

Gli articoli del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici non hanno titoli: i temi enumerati qui di seguito hanno solo un carattere indicativo; si prefiggono esclusivamente di aiutare il lettore e non formano parte integrante del testo ufficiale, il quale inizia da pag.4

 

Preambolo

 

1. Definizioni

2. Politiche e misure

3. Quantificazione degli impegni in materia di limitazione e riduzione delle emissioni

4. Adempimento congiunto degli impegni

5. Questioni metodologiche

6.Trasferimento e acquisto di unità di riduzione delle emissioni   (applicazione congiunta)

7. Comunicazione delle informazioni

8. Esame delle informazioni

9. Esame del Protocollo

10. Progressi nell’applicazione degli obblighi esistenti

11. Meccanismo finanziario

12. Meccanismo per uno sviluppo “pulito”

13. Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del Protocollo

14. Segretariato

15. Organi sussidiari

16. Processo di consultazione multilaterale

17. Commercio di emissioni

18. Inadempimento delle disposizioni

19. Risoluzione delle controversie

20. Emendamenti

21. Adozione ed emendamenti degli allegati

22. Diritto di voto

23. Depositario

24. Firma e ratifica, accettazione, approvazione o adesione

25. Entrata in vigore

26. Riserve

27. Ritiro

28. Testi autentici

 

  

Allegato A: Categorie e settori delle fonti di emissioni di gas ad effetto serra

Allegato B: Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni delle Parti

 

La tavola e le tre decisioni della Conferenza delle Parti che seguono non fanno parte del Protocollo di Kyoto. Tuttavia sono state incluse in questo fascicolo come informazioni utili per l’adozione e l’applicazione del Protocollo.

 

Decisione 1/CP.3: Adozione del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.

Decisione 2/CP.3: Questioni metodologiche relative al Protocollo di Kyoto.

Decisione 3/CP.3: Applicazione dei paragrafi 8 e 9 dell’Articolo 4 della Convenzione.

 

Tavola: Totale delle emissioni di biossido di carbonio delle Parti incluse all’Allegato I nel 1990, ai fini dell’articolo 25 del Protocollo di Kyoto.

 

PROTOCOLLO DI KYOTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE

SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

 

Le Parti del presente Protocollo,

Essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (da qui in avanti denominata “la Convenzione”),

Perseguendo l’obiettivo finale della Convenzione enunciato all’articolo 2,

Ricordando le disposizioni della Convenzione, guidate dall’articolo 3 della Convenzione, nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione, hanno convenuto quanto segue:

 

ARTICOLO 1

Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute all’articolo 1 della Convenzione.

 

Inoltre:

1. Per “Conferenza delle Parti” si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione.

 

2. Per “Convenzione” si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.

 

3. Per “Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico” si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, nel 1988.

 

4. Per “Protocollo di Montreal” si intende il Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.

 

5. Per “Parti presenti e votanti” si intendono le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.

 

6. Per “Parte” si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una Parte del presente Protocollo.

 

7. Per “Parte inclusa nell’Allegato I” si intende una Parte che figura nell’Allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto g), della Convenzione.

 

ARTICOLO 2

1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:

 

a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale, come:

  • i) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti dell’economia nazionale;
  • ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento;
  • iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;
  • iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente;
  • v) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari all’obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;
  • vi) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;
  • vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;
  • viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;

b) Coopererà con le altre Parti incluse all’Allegato I per rafforzare l’efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione.

 

A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.

 

2. Le Parti incluse nell’Allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile e l’Organizzazione Internazionale Marittima.

 

3. Le Parti incluse nell’Allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate nell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell’articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

 

4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.

 

ARTICOLO 3

1. Le Parti incluse nell’Allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell’Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012.

 

2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell’adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.

 

3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all’imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.

 

4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte inclusa nell’Allegato I fornirà all’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell’Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all’art. 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.

 

5. Le Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell’articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.

 

6. Tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo concederà alle Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell’adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.

 

7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell’Allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all’Allegato A e relative al 1990, o nel corso dell’anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le Parti incluse nell’Allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all’anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d’uso dei terreni.

 

8. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoro di zolfo, ai fini delle operazione di calcolo di cui al paragrafo 7.

 

9. Per le Parti incluse nell’Allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento

saranno determinati come emendamenti all’Allegato I del presente Protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.

 

10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte acquista da un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l’acquista.

 

11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte che la trasferisce.

 

12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un’altra Parte, conformemente

alle disposizioni di cui all’articolo 12, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l’acquista.

 

13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell’Allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.

 

14. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati all’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l’attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l’impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l’assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.

 

ARTICOLO 4

 

1. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I, che abbiano concordato un’azione congiunta per l’attuazione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 3, saranno considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti–biossido di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni elencate nell’Allegato B e conformemente alle disposizioni dell’articolo 3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell’accordo sarà stabilito nell’accordo.

 

2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell’accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione, di approvazione o di adesione del presente Protocollo. Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell’accordo.

 

3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo di adempimento specificata all’articolo 3, paragrafo 7.

 

4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni variazione nella composizione di detta organizzazione, successiva all’adozione del presente Protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni variazione nella composizione dell’organizzazione avrà effetto solo ai fini dell’attuazione degli impegni previsti all’articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.

 

5. Se le Parti dell’accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio livello di emissioni stabilito nell’accordo.

 

6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all’interno di una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente, o congiuntamente con l’organizzazione regionale di integrazione economica, agendo ai sensi dell’articolo 24, sarà responsabile, nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così come notificato in conformità del presente articolo.

 

ARTICOLO 5

 

1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima dell’inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2 infra.

 

2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo nella sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell’articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.

 

3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l’equivalente–biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall’assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nella Allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all’articolo 3 per ogni periodo di adempimento posteriore a detta revisione.

 

Per saperne di più:

 

http://www.lanuovaecologia.it/leggi/unione_europea/737.php

http://www.lanuovaecologia.it/energia/politiche/4279.php

http://www.lanuovaecologia.it/energia/efficienza/4031.php

http://www.lanuovaecologia.it/inquinamento/atmosferico/3588.phphttp://www.lanuovaecologia.it/energia/politiche/3982.php

 

Il Protocollo di Kyoto: Stati Aderenti

Il Protocollo di Kyoto: Stati Aderenti
Elenco degli Stati aderenti al protocollo
 
 

Stati firmatari e aderenti al protocollo di Kyoto

Nazione

Firma protocollo

Adesione

Antigua e Barbuda

16-03-1998

3-11-1998

Argentina

16-03-1998

28-9-2001

Armenia

---

25-4-2003

Australia

29-4-1998

NO

Austria

29-4-1998

31-5-2002

Azerbaigian

---

28-9-2000

Bahamas

---

9-4-1999

Bangladesh

---

22-10-2001

Barbados

---

7-8-2000

Belgio

29-4-1998

31-5-2002

Benin

---

25-2-2002

Bhutan

---

26-8-2002

Bolivia

9-7-1998

20-11-1999

Botswana

---

8-8-2003

Brasile

29-4-1998

23-8-2002

Bulgaria

18-9-1998

15-8-2002

Burundi

---

8-10-2001

Cambogia

---

22-8-2002

Camerun

---

28-8-2002

Canada

29-4-1998

17-12-2002

Rep. Ceca

23-11-1998

15-11-2001

Cile

17-6-1998

26-8-2002

Cina

29-5-1998

30-8-2002

Cipro

---

16-7-1999

Colombia

---

30-11-2001

Cook

16-9-1998

27-8-2001

Corea del Sud

25-9-1998

8-11-2002

Costarica

27-4-1998

9-8-2002

Croazia

11-3-1999

NO

Cuba

15-3-1999

30-4-2002

Danimarca

29-4-1998

31-5-2002 (1)

Rep. Dominicana

---

12-2-2002

Ecuador

15-1-1999

13-1-2000

Egitto

15-3-1999

NO

El Salvador

8-6-1998

20-11-1998

Estonia

3-12-98

14-10-2002

Figi

17-9-1998

17-9-1998

Filippine

15-4-1998

NO

Finlandia

29-4-1998

31-5-2002

Francia

29-4-1998

31-5-2002

Gambia

---

1-6-2001

Georgia

---

16-6-1999

Germania

29-4-1998

31-5-2002

Ghana

---

30-5-2003

Giamaica

---

28-6-1999

Giappone

28-4-98

4-6-2002

Gibuti

---

12-3-2002

Giordania

---

17-1-2003

Gran Bretagna

29-4-1998

31-5-2002

Grecia

29-4-1998

31-5-2002

Grenada

---

6-8-2002

Guatemala

10-7-1998

5-10-1999

Guinea

---

7-9-2000

Guinea Equatoriale

---

16-8-2000

Guyana

---

5-8-2003

Honduras

25-2-1999

19-7-2000

India

---

26-8-2002

Indonesia

13-7-1998

NO

Irlanda

29-4-1998

31-5-2002

Islanda

---

23-5-2002

Israele

16-12-1998

NO

Italia

29-4-1998

31-5-2002

Kazakistan

12-3-1999

NO

Kiribati

---

7-9-2000

Kirghizistan

---

13-5-2003

Laos

---

6-2-2003

Lesotho

---

6-9-2000

Lettonia

14-12-1998

5-7-2002

Liberia

---

5-11-2002

Liechtenstein

29-6-1998

NO

Lituania

21-9-1998

3-1-2003

Lussemburgo

29-4-1998

31-5-2002

Malawi

---

26-10-2001

Malaysia

12-3-1999

4-9-2002

Maldive

16-03-1998

30-12-1998

Mali

27-1-1999

28-3-2002

Malta

17-4-1998

11-11-2001

Marocco

---

25-1-2002

Marshall

17-3-1998

11-8-2002

Mauritius

---

9-5-2001

Messico

9-6-1998

7-9-2000

Micronesia

17-3-1998

21-6-1999

Moldavia

---

22-4-2003

Monaco

29-4-1998

NO

Mongolia

---

15-12-1999

Myanmar

---

13-8-2003

Namibia

---

4-9-2003

Nauru

---

16-8-2001

Nicaragua

7-7-1998

18-11-1999

Niger

23-10-1998

NO

Niue

8-12-1998

6-5-1999

Norvegia

29-4-1998

30-5-2002

Nuova Zelanda

22-5-1998

19-12-2002 (2)

Paesi Bassi

29-4-1998

31-5-2002

Palau

---

10-12-1999

Panama

8-6-1998

5-3-1999

Papua Nuova Guinea

2-3-1999

28-3-2002

Paraguay

25-8-1998

27-8-1999

Perù

13-11-1998

12-9-2002

Polonia

15-7-1998

13-12-2002

Portogallo

29-4-1998

31-5-2002

Romania

5-1-1999

19-3-2001

Russia

11-3-1999

21-10-2004

Salomone

29-9-1998

13-3-2003

Samoa

16-3-1998

27-11-2000

Santa Lucia

16-03-1998

20-8-2003

San Vincenzo e Grenadine

19-3-1998

NO

Senegal

---

20-7-2001

Seychelles

20-3-1998

22-7-2002

Slovacchia

26-2-1999

31-5-2002

Slovenia

21-10-1998

2-8-2002

Spagna

29-4-1998

31-5-2002

Sri Lanka

---

3-9-2002

Sudafrica

---

31-7-2002

Svezia

29-4-1998

31-5-2002

Svizzera

16-03-1998

9-7-2003

Tanzania

---

26-8-2002

Thailandia

2-2-1999

28-8-2002

Trinidad e Tobago

7-1-1999

28-1-1999

Tunisia

---

22-1-2003

Turkmenistan

28-9-1998

11-1-1999

Tuvalu

16-11-1998

16-11-1998

Ucraina

15-3-1999

NO

Uganda

---

25-3-2002

Ungheria

---

21-8-2002

Unione Europea

29-4-1998

31-5-2002

USA

12-11-1998

NO

Uruguay

29-7-1998

5-2-2001

Uzbekistan

20-11-1998

12-10-1999

Vanuatu

---

17-7-2001

Vietnam

3-12-1998

25-9-2002

Zambia

5-8-98

NO

 

 

Fonte:Wikipedia

Il Miele

 
Il Miele
Un mare di natura e di salute

Il miele è uno dei prodotti più naturali presenti sul mercato, è un alimento sano, ricco di qualità che ha tutto il sapore della natura. Le qualità nutrizionali sono tante, specie se è prodotto da azienda biologiche  ed è ben conservato al riparo dei raggi solari  ed in vasetti.

 

E’ un dolcificante salutare come tutti gli altri prodotti che derivano dall'alveare (polline, pappa reale...), ed è composto da una miscela di acqua e zuccheri  prevalentemente fruttosio e glucosio, immediatamente biodisponibili e metabolizzabili per le nostre attività di funzioni corporee. 

 

Il miele contiene molte vitamine B,C,K,enzimi e sali minerali che non si trovano in altri dolcificanti, ma purtroppo nella nostra alimentazione, anche se equilibrata, non si raggiungono mai le giuste dosi, però può dare lo stesso tanta energia immediatamente disponibile ,specie ai ragazzi, se consumato ogni mattina, per far fronte meglio le attività  scolastiche e  sportive.

 

Tutte queste sostanze nutritive  formano una “squadra vincente”anche contro le vicissitudini  delle stagioni e della salute in genere. Soprattutto,  ha un effetto disinfettante nell'intestino per il contenuto di perpenidi che non fanno sviluppare i batteri, proprio come gli antibiotici e ,inoltre, contiene flavonoidi che sono degli antiossidanti.

 

E’ facilmente solubile  in infusi e tisane, può anche essere utile  nei mesi caldi  per la presenza del fruttosio e glucosio, energia facilmente disponibile ed anche disintossicante per il fegato, inoltre, le vitamine del gruppo B sono indispensabili per l’azione metabolica .

 

E' per questo che 1 cucchiaino di miele al giorno, evita le malattie da raffreddamento da tempo immemorabile già lo si usava per calmare tosse e mal di gola.

 

Accanto a queste proprietà medicinali, che derivano dalle piante da cui le api prendono il polline, ci sono gi enzimi vitali che sono trasmessi dagli insetti stessi; questi sono sostanze che esercitano un estratto di giovinezza come l'acido glicolico e il collagene per questo motivo è anche utilizzato come crema di bellezza.

 

Il miele non è tutto uguale, si distingue dal sapore, dal colore, dalla densità e dalle proprietà terapeutiche che dipendono dal tipo di polline,che viene estratto dalle api. Inoltre viene anche distinto in MILLEFIORI o Monofora.

 

I Millefiori è quando le api estraggono il polline da piante di diverse specie. Il Millefiori viene diviso in due categorie: quello prodotto in pianura o quello prodotto in montagna, dove ci sono infinite ricchezze di coltivazioni che gli danno un miscuglio di pollini, ciascuno con le sue particolarità.

 

Il primo è raccolto anticipatamente, ha odore, gusto poco pronunciati ed è da tavola; il secondo è raccolto più tardi, è più scuro, aromatico con gusto più pronunciato,ottimo per essere combinato  con altri alimenti naturali  come latte,yogurt, dolci,tisane.

 

Il miele Millefiori di montagna è il più comune, il più integro, contiene più essenze protettive, è più ricco di oli essenziali, è l'ideale per i disturbi respiratori ed è anche il più naturale perché meno esposto all'inquinamento. Il Monoflora ,quando il polline è tratto da una sola pianta.

 

Gli aspetti da tenere in considerazione al momento dell’acquisto sono: l’origine botanica,la data e il luogo  di produzione e il termine di conservazione che non deve superare  i ventiquattro  mesi dall’estrazione dei fiori delle piante.

 

Se il miele è pastorizzato, ha qualità nutrizionali ridotte. Questo prodotto naturale è naturalmente cristallizzato  e dopo il trattamento diviene liquido. I mieli di accia , castagno ed abete sono naturalmente liquidi. Immergendo il miele a bagnomaria, tanto quanto basta,  si può ottenere il miele liquido in casa. 

 

 

 

 

Composizione chimica e valore energetico
per 100 gr. di parte di edibile:

 

Acqua 18,0 gr;

proteine 0,6 gr;

carboidrati 80,3 gr.;

fibra totale 80,3 gr;

Kcal 304/1270 KJ. (1 cucchiaino = 15 calorie).

Nuovo Organo Esecutivo

Il Comitato Direttivo Regionale di Legambiente, riunitosi il 1° luglio 2005 a Bari ha esaminato le diverse questioni ambientali che l´Associazione dovrà affrontare nei prossimi mesi in un quadro politico-istituzionale regionale radicalmente cambiato.

L´Associazione ripone molte speranze nella capacità della nuova Amministrazione Regionale di operare per il cambiamento e, in particolare per uno sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile. Siamo consapevoli che uno stato di cose molto pesante, maturato negli scorsi decenni, non si cambia da un giorno all´altro, ma sicuramente è possibile ed importante che si riescano a dare segnali concreti che esprimano la volontà di voler cambiare direzione.
A tal proposito Legambiente intende dare il proprio contributo di idee, competenze ed esperienze ed intende rafforzare la propria azione sul territorio regionale con interventi sempre più incisivi ed efficaci. I 45 circoli della regione sono una risorsa preziosa di idee e azioni concrete per la difesa dell´ambiente e per la proposta di un nuovo modello di sviluppo e più in generale di relazioni, che sia non solo il più possibile ecocompatibile, ma anche veramente pacifista e interculturale.
In questa situazione e per rendere l´Associazione più presente e attiva nella sua declinazione regionale, si è deciso di rinnovare la segreteria regionale anche per i sopraggiunti onerosi impegni di lavoro di alcuni dei suoi componenti. Il nuovo organo esecutivo comprende: Francesco Tarantini, Presidente, Vito Castoro, Direttore, nonché Jenny Iacovone, Mimmo Lobaccaro, Maurizio Manna, Mina Piazzo, Massimiliani Piscitelli.
Il Comitato Direttivo Regionale esprime il proprio ringraziamento alla Presidente uscente, avv; Giovanna Iacovone e ad Angela Lobefaro e Mariangela Cassano, ai quali chiede di non far mancare il loro prezioso contributo all´Associazione

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