Si può fare:un albero per ogni bambino
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- Pubblicato Sabato, 25 Febbraio 2012 00:00
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Si può fare : un albero per ogni bambino
Continua la campagna invernale dell¡¯associazione Prosegue la campagna invernale di Legambiente per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni per la piantumazione di alberi in ogni area della nostra citt¨¤. Infatti, la LEGGE 29 GENNAIO 1992, n. 113, infligge l¡¯Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica* . E¡¯ inutile dire che questa legge ¨¨ disattesa da quando ¨¨ entrata in vigore. Pertanto, chiediamo semplicemente che la Legge venga applicata anche nella nostra citt¨¤ . L¡¯appuntamento con i cittadini ¨¨ domenica prossima su Via Duomo,dalle ore 10,30 alle 12,45. Sar¨¤ possibile ricevere informazioni su buone pratiche,informazioni sulla festa degli alberi ed anche alcune piante. ¡° Con questa giornata vogliamo ricordare anche l¡¯anniversario del protocollo di Kyoto- ha evidenziato il presidente Giuseppe De Leo- Vogliamo dare il nostro piccolo contributo per cercare di frenare i processi del cambiamento climatico in atto. Presto attueremo nuovi processi socioculturali concreti in sinergia con altre realt¨¤ presenti nella nostra citt¨¤. Inoltre, il nostro circolo ¨Cconclude il presidente- sostiene la campagna nazionale delle ¡°100 piazze d¡¯Italia contro i caccia F-35¡å. In caso di condizioni meteorologiche avverse l¡¯evento sar¨¤ spostato in data da stabilirsi e sar¨¤ comunicato sul sito www.legambientecorato.it, sui social network e medianti i siti locali. L¡¯ufficio stampa del circolo Legambiente * LEGGE 29 GENNAIO 1992, n. 113 Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. 2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero ¨¨ stato piantato. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2. Art. 2 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalit¨¤ di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti. Art. 3 1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico. Art. 4 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge ¨¨ autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalit¨¤ di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento ¡°Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione¡±. 3. Il Ministro del tesoro ¨¨ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar¨¤ inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, add¨¬ 29 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI